Provincia autonoma di Trento

Emergenza COVID-19: Fondo Ripresa Trentino

Con DGP n. 392 del 25 marzo 2020 sono stati definiti i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della L.P. n. 2/2020 a favore degli operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

Sempre con la DGP n. 392/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Provincia, Cassa del Trentino S.p.A, Banche, Confidi ed altri intermediari finanziari “per il contenimento degli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica in Trentino”; lo schema di Protocollo è stato più volte integrato e modificato, con DGP n. 2278 del 22 dicembre 2020 (Protocollo bis), con DGP n. 1560 del 17 settembre 2021 (Protocollo-ter) e ad ultimo con DGP n. 331 del 04.03.2022 (Protocollo quater).

COME PUÒ PRESENTARE DOMANDA CHI HA SUBÌTO UN IMPATTO NEGATIVO

Gli operatori economici che hanno subìto un impatto negativo a seguito dell’emergenza COVID-19 possono presentare domanda attraverso la piattaforma online dedicata sul sito  http://ripresatrentino.provincia.tn.it

CHI ADERISCE AL PROTOCOLLO

Per aderire al Protocollo, Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari possono inviare alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadeltrentino@legalmail.it – una richiesta di adesione. Sarà cura di Cassa del Trentino S.p.A. tenere aggiornato l’elenco degli Enti aderenti sul proprio sito, nonché assicurare il monitoraggio dell’attuazione delle misure del Protocollo.

A COSA SERVE IL PROTOCOLLO

Con l’adesione al Protocollo, Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari offrono - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - alcune misure per contribuire a contenere gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19. Le Misure sono 3:

-        sospensione rate mutuo / canoni leasing oppure Rinegoziazione;

-        attivazione Fondo Ripresa Trentino;

-        supporto e consulenza gratuita sul Protocollo.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE MISURE DEL FONDO

Gli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell’ambito di operatività degli stessi - (“Operatore economico”) e:

(i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;

(ii.) che abbiano subìto un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell’intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda (“Periodo di osservazione”);

(iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

COSA SIGNIFICA “IMPATTO NEGATIVO” IN CONSEGUENZA DEL COVID-19

L’impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

  1. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  2. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  3. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  4. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.